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Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo: sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 05 settembre 2023, n. 1019 (clicca qui per prenderne visione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno colpito il territorio della Provincia di Cuneo.
In particolare, l’art. 9 (“Sospensione dei mutui”) comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà pervenire alla banca entro il 30/11/2023.
I tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi sono calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. Tale accordo prevede che nel periodo di sospensione maturino gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle
scadenze originarie;
- sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione
del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
La sospensione potrà essere richiesta per un periodo massimo di 12 mesi; non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto.
Si comunica che la relazione redatta ai sensi dell’articolo 6 del Decreto MEF 20 febbraio 2014, n.57 (Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del Rating di Legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti) ha contenuto negativo non avendo Bene Banca riscontrato casi di specie.
Si comunica che la relazione redatta ai sensi dell’articolo 6 del Decreto MEF 20 febbraio 2014, n.57 (Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del Rating di Legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti) ha contenuto negativo non avendo Bene Banca riscontrato casi di specie.
Si comunica che la relazione redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto MEF 20 febbraio 2014, n.57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti) ha contenuto negativo non avendo Bene Banca riscontrato casi di specie.
Si comunica che la relazione redatta ai sensi dell'articolo 6 del Decreto MEF 20 febbraio 2014, n.57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti) ha contenuto negativo non avendo Bene Banca riscontrato casi di specie.
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto: sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 dicembre 2019, n. 622 (clicca qui per prenderne visione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
In particolare, l’art. 4 (“Sospensione dei mutui”) comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dovrà pervenire entro il 28/2/2020 corredata dalla certificazione del danno subito.
La sospensione potrà essere richiesta per un periodo massimo di 12 mesi.
Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto.